Cos’è | Il condannato, dopo l’esecutività della sentenza che comporti l’esecuzione
di una pena detentiva, può richiedere, se libero, ai sensi dell’art. 656
c.p.p., l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione in carcere,
qualora ricorrano le condizioni per l’entità della pena residua e per
la tipologia del reato, al fine di essere ammesso dalla Magistratura di
sorveglianza all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione
domiciliare, alla semilibertà o, in casi particolari, all’affidamento con un
programma terapeutico ai sensi degli art. 90/94 del D.P.R. 9.10.1990
n.309. La richiesta deve essere depositata dopo avere ricevuto l’ordine di
esecuzione pena di cui al comma 3 dell’art. 656 c.p.p., entro 30 giorni
presso la Segreteria della Esecuzione pena della Procura Generale,
direttamente dal condannato o dal difensore, unitamente alla eventuale
documentazione. L'istanza deve contenere necessariamente l’elezione di un domicilio a
pena di inammissibilità. Ogni altra istanza incidente sulla esecuzione
della pena, quale richiesta di indulto, fungibilità, eccezioni sul titolo
esecutivo, richieste di cumulo pene, richieste di certificazioni relative alla
esecuzione, potrà essere presentata direttamente alla suddetta Segreteria. |
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