Con lo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati
possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità
internazionale. Il Giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può
chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece
provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati
documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo. L'assistenza giudiziaria ha a oggetto lo svolgimento di una attività
istruttoria diretta ad acquisire le prove relative a un certo reato e può
consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo
conservativo e nella consegna di prove, documenti e altri beni pertinenti
al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e
di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello
Stato richiedente. La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento
italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III,
artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle
Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale
che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti, prevalgono
sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue
tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute
dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero. Presso la Procura Generale sono designati due Magistrati dell’Ufficio
che svolgono ciascuno le funzioni di “Punto di contatto della Rete
Giudiziaria Europea” e di “Corrispondente nazionale di Eurojust” per il
Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta. |