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23/03/2015 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legislativo in materia di non punibilità per speciale tenuità del fatto
Il decreto legislativo n. 28 del 2015 introduce la non punibilità per tenuità del fatto.
Per quanto riguarda, in particolar modo, le modifiche al codice penale, viene introdotto un nuovo art. 131 bis c.p., rubricato 'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto'. La disposizione stabilisce, al primo comma, che 'nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale'.
Per quanto concerne, invece, le modifiche al codice di procedura penale:
l'art. 2, c. 1, l. a) del decreto inserisce al c. 1 dell'art. 411 c.p.p., dopo le parole 'condizione di procedibilità', l'espressione 'che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto'; la l. b) del c. 1 dell'art. 2 del decreto, poi, aggiunge all'art. 411 c.p. un comma 1 bis, che stabilisce che: 'se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5';
La norma entrerà in vigore il 2 aprile 2015.
Per completezza e per approfondimenti si allega il testo del decreto.
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